A chi è rivolto
Alle persone coniugate che intendano separarsi o divorziare consensualmente
Descrizione
Un procedimento semplificato, introdotto dall'art. 12 della legge 162/2014, che può essere concluso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi o del Comune dove è stato celebrato o trascritto il matrimonio. E' prevista l'assistenza facoltativa degli avvocati
Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.
Come fare
La sottoscrizione dell'accordo di separazione o divorzio dinanzi all'ufficiale di stato civile può essere conclusa dai coniugi solo quando NON vi siano:
- figli minori di entrambi i coniugi;
- figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3, c.3, della L. n.104/1992, o economicamente non autosufficienti.
Inoltre l’accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad eccezione dell'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di assegno periodico.
Cosa serve
Istanza e documenti di riconoscimento in corso di validità
Cosa si ottiene
Accordo separazione personale consensuale/cessazione effetti civili/scioglimento del matrimonio
Tempi e scadenze
Le fasi dell'accordo di separazione o divorzi
Presentazione dell'istanza da parte dei coniugi
l’ufficiale dello stato civile deciderà con i coniugi una data per il primo atto dell'accordo e una seconda data (non prima di 30 giorni) per la conferma dell'accordo
nei giorni prestabiliti entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'ufficiale di stato civile per sottoscrivere l'accordo di separazione/divorzio;
la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo. ATTENZIONE: non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.
Quanto costa
Euro 16.00 di diritto fisso
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente presso la Cassa della Tesoreria Comunale BANCA BPER in Via Trento Trieste, 11 -Formigine oppure può essere effettuato on line tramite PagoPA
Causale: Diritto fisso-Art.12 c.6-L.162/2014
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Ulteriori informazioni
Normativa: Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970) Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162
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Ultimo aggiornamento: 03-10-2024, 10:16