A chi è rivolto
Tutti i cittadini italiani.
Per i cittadini stranieri è possibile autocertificare solo documenti che siano rilasciati dalla pubblica amministrazione italiana o, se si tratta di cittadini dell'U.E., che sia possibile verificare direttamente presso l'Autorità straniera che detiene i dati certificabili.
Descrizione
L'autocertificazione è una dichiarazione scritta e firmata dall’interessato che sostituisce il relativo certificato. Deve essere presentata, in sostituzione ai certificati, a tutte le Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi e ai privati.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è il documento, sottoscritto dall’interessato, con cui si possono attestare numerose situazioni riferite a se stessi o ad altri soggetti, delle quali si è direttamente a conoscenza.
Come fare
AUTOCERTIFICAZIONE
L’autocertificazione va compilata a cura del cittadino in maniera autonoma, non serve recarsi in Comune e non serve alcun timbro da parte dell’ufficio anagrafe.
In un unico modulo possono essere autocertificate più informazioni: uno dei certificati più frequenti è il “contestuale” (anche detto “cumulativo”) di residenza e stato di famiglia, che potrà essere pertanto sostituito da una unica autocertificazione.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio è possibile :
- dichiarare STATI (essere proprietario di un immobile, essere erede di una certa persona…),
- dichiarare FATTI o QUALITÀ PERSONALI (essere titolare d’impresa; non essere soggetto all’imposta sui redditi..);
- attestare che la copia di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione è conforme all’originale
Le dichiarazioni sostitutive non possono riguardare i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, non può contenere:
- manifestazioni di volontà, quali deleghe configuranti una procura, autorizzazioni, rinunce, mandati, accettazioni, impegnative, assensi, liberatorie, giuramenti, garanzie, ecc.
- promesse di adempimenti futuri
- la costituzione di rapporti giuridici di diritto privato, o la loro modificazione o estinzione
- contratti, che rientrano nella esclusiva competenza del notaio.
Per questi atti è necessario rivolgersi ad un notaio.
Per autenticare la firma su atto notorio rivolgersi all'ufficio anagrafe previo appuntamento
Cosa serve
Dichiarazione da compilare a cura dell'interessato
Cosa si ottiene
Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Tempi e scadenze
L'autocertificazione ha la medesima validità dei certificati che sostituisce
Quanto costa
L'autocertificazione è gratuita
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio vera e propria fatta dal cittadino è esente da costi (art.37, c.1, d.P.R. n.445/2000);
L'autentica della sottoscrizione effettuata dal pubblico ufficiale è soggetta all'imposta di bollo, da euro 16.00, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge
Casi particolari
Per chi si trova in una situazione di impedimento temporaneo a firmare, per ragioni connesse allo stato di salute, ad esempio, in caso di persona vittima di incidente stradale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere rese dal coniuge, o in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. All'interno della dichiarazione deve essere espressamente indicata anche l'esistenza dell'impedimento a firmare da parte dell'interessato.
Chi è impossibilitato a firmare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ad esempio in caso di persona analfabeta o paralizzata, potrà fare la dichiarazione davanti al Pubblico Ufficiale competente a riceverla, il quale attesterà che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) UE N.679/2016 informiamo che, i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese e per il periodo strettamente necessario al loro utilizzo
Ulteriori informazioni
Normativa: D.P.R. n.445/2000 L. n. 183 del 12 novembre 2011
Attenzione: Prima di compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e recarsi all'ufficio anagrafe per effettuare l'autentica di firma si consiglia di informarsi presso l'Ente che ha richiesto tale documento in merito all'esatto contenuto del testo. Si precisa che l'Ufficiale d'Anagrafe non ha competenze in merito al contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio. L'Ufficiale d'anagrafe è competente unicamente ad autenticare la firma del dichiarante verificando che il contenuto del testo non esuli dal campo delle dichiarazioni che è possibile rendere ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000
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Ultimo aggiornamento: 14-12-2023, 14:55