A chi è rivolto
A coloro che necessitano di autenticare la propria firma, copia di documenti oppure foto
Descrizione
autentica di firma:
L’autentica delle firme, o più precisamente delle sottoscrizioni, come indicato nell’art. 21 del d.P.R. 445/2000, è l'attestazione da parte del funzionario incaricato dal sindaco che la firma è stata apposta in sua presenza, previa identificazione del dichiarante
Autentica di copia
E' un'attestazione effettuata da un pubblico ufficiale che accerta che una copia è identica all'originale esibito
Autentica di foto
E' l'attestazione del pubblico ufficiale con cui si mettono in relazione la fotografia ed i dati anagrafici della pesona interessata
Come fare
Per l'autentica di firma l'interessato maggiorenne deve esibire il documento su cui occorre autenticare la firma e un proprio documento di identità in corso di validità.
L'autentica di firma può essere richiesta solo per istanze, oppure per dichiarazione sostitutiva dell'atto di notarietà, o per delega al ritiro di emolumenti economici della Pubblica amministrazione (pensioni)
Le autentiche di firma per deleghe, autorizzazioni, procure, mandati sono di competenza del notaio o di altri pubblici ufficiali e non del Funzionario Incaricato dal Sindaco.
La firma deve essere effettuata dall'interessato davanti al pubblico ufficiale che deve autenticarla.
Per l'autentica di copia l 'interessato deve esibire il documento originale, la fotocopia dello stesso che riproduca integralmente e fedelmente l'originale, e un proprio documento di identità in corso di validità.
Per la legalizzazione della fotografia l'interessato deve esibire la fotografia e un proprio documento di identità in corso di validità.
Cosa serve
Deve essere presentato il documento originale e un documento di riconoscimento
Cosa si ottiene
Autentica copia, autentica firma e autentica foto
Tempi e scadenze
E' possibile richiedere l'autentica previo appuntamento
Quanto costa
L' autentica è soggetta all'imposta di bollo di 16.00 euro, a meno che non sia prevista l'esenzione da una norma di legge, che deve essere espressamente dichiarata dall'interessato all'atto della sottoscrizione
Casi particolari
Se il dichiarante non sa o non può firmare
Valgono le regole generali dell’art. 4 D.P.R. 445/2000, quindi l’incaricato del Sindaco accerterà la volontà del dichiarante, che deve essere resa liberamente senza costrizioni, verificherà, per quanto possibile, che sia in grado di intendere e volere e darà atto della volontà del sottoscrittore e dell’impossibilità materiale a sottoscrivere
Se il documento è in lingua straniera
"L'ufficiale d'Anagrafe non può effettuare l'autenticazione di una firma se il testo non è scritto anche in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 482/1999 la lingua Ufficiale della Repubblica Italiana è l'italiano".
Autentica di firma degli atti di alienazione di beni mobili: in particolare su atti relativi alla vendita e alla costituzione di diritti reali di garanzia relativi a beni mobili registrati, quali automobili, motocicli, rimorchi, imbarcazioni, ecc.
Accedi al servizio
Dal lunedì al sabato 8.15-12.15 lunedì pomeriggio dalle 14.15-17.45 giovedì 8.15-13.30 / 14.15-17.45
L'anagrafe risponde telefonicamente con i seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15-13.00 giovedì 8.15-13.30 / 14.15-17.30 sabato 8.15-12.00
Ulteriori informazioni
Normativa: DPR 445/2000; art. 7 D.L. 223/2006;
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Ultimo aggiornamento: 12-03-2025, 13:20