Referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025
Nelle giornate di domenica 8 e lunedì 9 Giugno 2025 si terranno le consultazione elettorali di cinque Referendum abrogativi (i relativi decreti del 31/03/2025 del Presidente della Repubblica, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31/03/2025 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2025/03/31/75/sg/html ) relativi a:
- "Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione";
- "Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale";
- "Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi";
- "Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione";
- "Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana".
IL QUORUM
Per la validità del referendum abrogativo è obbligatorio che vada a votare la metà più uno degli elettori aventi diritto, in caso contrario le norme per le quali il quorum non viene raggiunto resteranno in vigore.
VOTO DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO (A.I.R.E.): OPZIONE DI VOTO IN ITALIA
Per i referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, votano per corrispondenza.
La predetta normativa, nel prevedere la suddetta modalità di voto per corrispondenza per tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli aventi diritto al voto residenti all'estero), fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente ad essa.
In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell'art. 4 del D.P.R. n. 104 /2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 10 aprile 2025, preferibilmente utilizzando il modello pubblicato (predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che potrà comunque essere reperito presso i consolati oppure in via informatica sul sito dell'Ufficio consolare o sul https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-021-servelet-01-04-2025-modello-opzione.pdf )
L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
VOTO DEI FUORI SEDE
Sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle consultazioni.
Per poter esercitare il voto fuori sede, gli interessati devono presentare, al comune di temporaneo domicilio, apposita domanda, utilizzando il modello che si allega, con l'indicazione dell'indirizzo completo di residenza e di domicilio nonché, ove possibile, di un recapito di posta elettronica.
Nella domanda è anche manifestata l'eventuale disponibilità a svolgere l'incarico di presidente o componente delle sezioni elettorali speciali che possono essere istituite dal comune di temporaneo domicilio per l'esercizio del voto fuori sede.
Alla domanda occorre inoltre allegare:
- copia di un documenti di identità o riconoscimento in corso di validità;
- copia della tessera elettorale personale (che dovrà essere presentata anche al seggio elettorale);
- copia della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede, e cioè della documentazione attestante le motivazioni di studio, lavoro o cure mediche per le quali l'elettore si trova temporaneamente domiciliato in un comune ubicato in una provincia diversa da quella del comune di residenza. La condizione di lavoratore, studente o sottoposto a cure mediche può essere autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
La domanda dev'essere presentata personalmente dall'interessato, ovvero mediante l'utilizzo di strumenti telematici o tramite persona delegata - la delega deve essere firmata dal delegante e deve recare il documento di identità o riconoscimento del delegato- entro domenica 4 Maggio 2025. La domanda di ammissione al voto fuori sede può essere revocata con le medesime modalità entro mercoledì 14 Maggio 2025.
ELETTORI TEMPORANEAMENTE RESIDENTI ALL'ESTERO
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo (tra cui, in ogni caso, il sito internet della Prefettura-UTG e quello di ogni comune), viene pubblicato in calce l’apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.
Tale modello – in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis.
DISPONIBILITA' PER IL SERVIZIO DI SCRUTATORE
La Commissione Elettorale Comunale ai sensi dell'art.6 lett. a) della legge N.95/1989 procede alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendo tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari quello occorrente.
Gli scrutatori già iscritti nell'albo possono dare la propria disponibilità entro il 10 Maggio 2025 accedendo al link (https://portale-formigine.entranext.it/login) e selezionando il procedimento Anagrafe e stato civile .
Per chi non avesse le credenziali SPID/CIE/CNS è possibile compilare il modulo e mandarlo tramite email all'indirizzo email elettorale@comune.formigine.mo.it o ell'indirizzo pec comune.formigine@cert.comune.formigine.mo.it avendo cura di allegare un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.
DIRITTO DI VOTO ASSISTITO PER ELETTORI CON IMPOSSIBILITA' NELL'ESPRESSIONE AUTONOMA DEL VOTO E DIRITTO DI VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI CON GRAVE INFERMITA'
La legge 5 febbraio 2003, n. 17 (“Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità”), consente all’elettore con grave infermità e fisicamente impedito all’espressione del voto in modo autonomo (“i ciechi, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità”), di richiedere al Comune di iscrizione elettorale l’annotazione permanente del diritto al voto assistito.
L’interessato, producendo idonea documentazione, può richiedere l’annotazione del diritto al voto assistito mediante l’apposizione di un simbolo o di un codice sulla tessera elettorale e, conseguentemente, la possibilità di esercitare il diritto al voto con l’aiuto di un elettore, volontariamente scelto come accompagnatore appartenente a qualsiasi Comune della Repubblica.
In proposito, si ricorda che il certificato sanitario per il voto assistito viene rilasciato dai medici operanti presso la Struttura Complessa di Medicina legale e Risk Management di questa Azienda, nelle articolazioni territoriali e di orario previste per tutte le certificazioni medico-legali ambulatoriali, senza vincoli temporali rispetto alle consultazioni elettorali. I suddetti certificati possono, infatti, essere richiesti e rilasciati, a titolo gratuito, in qualsiasi periodo dell’anno, come peraltro già avviene nel corso delle visite per l’accertamento della disabilità.
Tuttavia, per andare incontro alle esigenze dei cittadini, questa Direzione garantisce la presenza di un medico anche nella giornata del Referendum nazionale dell’8 giugno 2025 presso i Comuni di Carpi, Castelfranco Emilia, Mirandola, Modena, Pavullo n/F, Sassuolo e Vignola, secondo l'articolazione oraria riportata nell'allegato n.1.
Analogamente, nella settimana precedente alle elezioni, sarà garantita la presenza di un medico presso gli ambulatori della Struttura Complessa di Medicina Legale e Risk Management, così come da allegato n.2.
Si ricorda che, per ottenere il certificato medico, l’elettore dovrà essere munito di un documento di identità in corso di validità e della documentazione sanitaria utile alla valutazione medica.
Inoltre, ai sensi della Legge 7 maggio 2009, n.46 (“Modifiche all'articolo 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione”) è prevista l'ammissione al voto domiciliare degli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione, che si trovino cioè in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali oppure affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio di servizi previsti dall'art.29 della Legge 5 febbraio 1992, n.104 (trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).
Tali elettori devono inviare, nel periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data delle elezioni, ovvero fra martedì 29 aprile e lunedì 19 maggio 2025 al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione, allegando un certificato rilasciato dal medico della Struttura Complessa di Medicina legale e Risk Management di questa Azienda, da cui risulti l’esistenza delle condizioni di cui sopra.
Per eventuali informazioni e per richiedere la visita a domicilio ci si potrà rivolgere alla Struttura Complessa di Medicina Legale e Risk Management dell’Azienda USL di Modena mediante: posta elettronica alla mail medlegale@pec.ausl.mo.it (riceve anche da indirizzo mail di posta ordinaria), fax al numero 059/3963562, telefono al numero 059/3963122, da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.